Con il Provvedimento n. 146 del 5 giugno 2019 (link) pubblicato nella news letter n, 456 del 22 Luglio 2019 e sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019, il Garante per la privacy ha dettato le nuove prescrizioni relative al trattamento dei dati particolari/sensibili (art. 9 del Regolamento).
Nello specifico, l’attenzione posta dal Garante, riguarda gli obblighi che dovranno essere rispettati sia da soggetti pubblici, che da soggetti privati nel trattamento di dati particolari, giustificato dalle finalità per cui essi vengono raccolti.
Le prescrizioni sono relative: ai rapporti di lavoro; all’uso da parte di associazioni, fondazioni, associazioni, chiese e comunità religiose; le investigazioni private; dati genetici e sperimentazioni cliniche.
Per quanto concerne le investigazioni private il trattamento delle categorie particolari di dati personali può essere effettuato unicamente per l’espletamento dell’incarico ricevuto ed in particolare:
a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico, di fare accertare, esercitare o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria che, quando concerne dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, deve essere di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistere in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell’esercizio del diritto alla prova.
Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dati. Tali attività devono essere conferite sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto.
Il Garante specifica inoltre che l’atto dell’incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l’investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l’investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.
Deve inoltre essere fornita all’interessato l’informativa di cui gli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, salvo che questa rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento.Una volta terminata l’attività difensiva, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l’immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l’incarico i quali possono acconsentire all’eventuale conservazione temporanea al solo fine di dimostrare la correttezza e la liceità del proprio operato.